
Come chiedere l’indennità sostitutiva per ferie non godute- fashionblog.it
Il tema della monetizzazione delle ferie non godute nel settore pubblico continua a suscitare attenzione tra lavoratori e amministrazioni.
La questione è particolarmente delicata per il personale sanitario e per i dipendenti pubblici che, per ragioni di servizio o di salute, non hanno potuto usufruire delle ferie maturate.
La controversia prende spesso origine dal rifiuto da parte dell’amministrazione di riconoscere un indennizzo economico per le ferie non godute, in virtù del principio sancito dal Decreto Legislativo n. 66/2010 e dal Decreto Legge n. 95/2012, che prescrivono l’obbligatorietà della fruizione delle ferie e ne escludono, in linea generale, la monetizzazione. Tuttavia, recenti sentenze, tra cui quella del TAR Friuli Venezia Giulia n. 19 del 2025, hanno messo in evidenza come il diritto alle ferie non possa essere automaticante tradotto in un beneficio economico, se non in presenza di un impedimento oggettivo alla fruizione.
Nel caso specifico, un militare della Guardia di Finanza in congedo aveva richiesto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute durante un periodo di aspettativa per infermità che aveva impedito il godimento del riposo annuale. L’amministrazione aveva rigettato la domanda sostenendo la mancanza di una richiesta esplicita da parte del lavoratore prima del collocamento in aspettativa. Il Tribunale Amministrativo ha invece riconosciuto che il diniego è illegittimo se l’amministrazione non ha adeguatamente informato il dipendente circa la possibilità di fruire delle ferie, confermando la centralità del principio di effettività sancito dalla Corte di Giustizia Europea.
Normativa e giurisprudenza di riferimento
La normativa nazionale, in primis l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, vieta generalmente la monetizzazione delle ferie non godute, stabilendo che esse devono essere obbligatoriamente fruite. Tuttavia, l’art. 905, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2010, impone che prima del collocamento in aspettativa per infermità siano concessi i periodi di licenza non ancora fruiti, per evitare l’accumulo di ferie non godute.
Sul piano europeo, la Direttiva 2003/88/CE, art. 7, sancisce il diritto a un periodo minimo di ferie annuali retribuite di quattro settimane, specificando che la monetizzazione delle ferie è ammessa solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. La Corte di Giustizia, con la sentenza C-218/22, ha chiarito che il mancato riconoscimento di un’indennità per ferie non godute, quando dovuto a cause non imputabili al lavoratore, è contrario al diritto dell’Unione Europea.
La Corte Costituzionale italiana, con la sentenza n. 95/2016, ha inoltre dichiarato incostituzionale la norma che esclude l’indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione delle ferie per cause imputabili all’amministrazione, ribadendo il carattere irrinunciabile e fondamentale del diritto al riposo.

Particolarmente rilevante è l’esperienza del personale sanitario, come evidenziato dall’avvocato Marco Croce di Consulcesi & Partners, che negli ultimi mesi ha ottenuto sentenze favorevoli per medici e operatori sanitari privati della possibilità di godere delle ferie. Le somme liquidate nei giudizi si aggirano tra i 30 e i 50mila euro per singolo lavoratore, riconoscendo il diritto all’indennità sostitutiva anche per ferie accumulate negli anni precedenti, fino a un decennio.
Il problema, sottolinea l’avvocato Croce, è strettamente legato alla carenza di organico nelle strutture sanitarie italiane, che ha impedito a molti professionisti di fruire del legittimo riposo, soprattutto nel periodo pandemico. Le amministrazioni spesso oppongono il divieto di monetizzazione e la prescrizione dei termini, ma la giurisprudenza recente ha rigettato tali eccezioni, riconoscendo all’indennità un carattere misto, prevalentemente risarcitorio, con un termine prescrizionale decennale.
Un aspetto fondamentale è inoltre l’onere della prova: spetta all’amministrazione dimostrare di aver effettivamente messo in condizione il lavoratore di usufruire delle ferie. In assenza di tale prova, si presume la mancata fruizione per cause non imputabili al dipendente, legittimando la richiesta dell’indennità sostitutiva.
Per accedere a tale indennità, i lavoratori devono acquisire documentazione attestante il residuo ferie e, se possibile, conservare comunicazioni scritte in cui hanno chiesto di fruire del riposo senza ricevere risposta. In giudizio, possono essere utili anche testimonianze a supporto della domanda.