
Badante, se si presenta questo modulo a fine anno 830 euro in più - Fashionblog.it
Se presenti questi documenti, per babysitter e badanti c’è un extra in busta paga a fine anno: fino a 830 euro.
Una recente comunicazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito importanti aspetti riguardanti il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per colf, badanti e babysitter, con implicazioni significative per lavoratori e datori di lavoro domestici.
La nota n. 616 del 3 aprile 2025 ha ribadito un principio fondamentale: la rateizzazione mensile del TFR in busta paga è illegittima, ma è possibile richiedere un’anticipazione del TFR in casi specifici, con un vantaggio concreto per il lavoratore.
Il TFR nel lavoro domestico: un diritto da rispettare
Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta una somma accantonata dal datore di lavoro domestico per garantire un sostegno economico al collaboratore – sia esso colf, badante o babysitter – al termine del rapporto di lavoro. Come definito dall’articolo 41 del CCNL del Lavoro Domestico e confermato dall’INL, il TFR è un diritto irrinunciabile del lavoratore e un obbligo per il datore di lavoro, che deve accantonare mensilmente l’importo spettante e liquidarlo solo alla cessazione del rapporto, fatta eccezione per alcune situazioni specifiche previste dalla legge.
È importante sottolineare che il datore di lavoro domestico, in genere la famiglia o l’anziano assistito, non svolge il ruolo di sostituto d’imposta: ciò implica che i lavoratori domestici percepiscono uno stipendio lordo senza trattenute fiscali alla fonte. La responsabilità di adempiere agli obblighi fiscali ricade quindi direttamente sul lavoratore. Con la nota dell’INL, è stato confermato che inserire il TFR in modo rateizzato nelle buste paga mensili è una pratica non conforme alla normativa vigente. Quando il TFR viene erogato mensilmente anziché essere accantonato, perde la sua natura di trattamento di fine rapporto e assume il ruolo di retribuzione ordinaria. Questo mutamento ha rilevanti conseguenze fiscali e contributive:
- Imposizione fiscale: la somma non viene più tassata con l’imposta sostitutiva del 20% prevista per il TFR, ma rientra nell’aliquota IRPEF ordinaria, aumentando così l’imponibile riportato nella Certificazione Unica (CU).
- Contributi INPS: l’aumento della retribuzione mensile può determinare un cambiamento dell’aliquota contributiva, in particolare per i contratti a ore non conviventi, soprattutto se la prestazione lavorativa è inferiore alle 24 ore settimanali.

Questa situazione può penalizzare sia il lavoratore, che si trova a dover pagare più tasse, sia il datore di lavoro, che rischia di incorrere in sanzioni per pratiche non corrette. È quindi essenziale rispettare scrupolosamente il dettato del contratto collettivo e delle norme vigenti. Un’opportunità concreta per i lavoratori domestici è rappresentata dalla possibilità di richiedere un’anticipazione del TFR, ovvero ricevere una parte della somma maturata prima della fine del rapporto di lavoro. Tale possibilità, tuttavia, è vincolata a condizioni precise:
- L’anticipo può essere richiesto soltanto dal lavoratore, e la richiesta deve essere formulata per iscritto.
- L’importo anticipabile non può superare il 70% del TFR accumulato fino a quel momento.
- L’anticipo è concesso una sola volta all’anno.
Per un lavoratore che percepisce la retribuzione minima stabilita dal CCNL del Lavoro Domestico (1.187,36 euro mensili), questa anticipazione può tradursi in un importo aggiuntivo di circa 830 euro da ricevere nella busta paga di dicembre, rappresentando un significativo supporto economico in vista delle festività o di altre necessità. L’anticipazione del TFR, quindi, costituisce una mossa strategica per colf, badanti e babysitter che desiderano avere un sostegno finanziario immediato senza compromettere i propri diritti e senza incorrere nelle problematiche legate a una rateizzazione illegittima del trattamento di fine rapporto.