
Le nuove sostanze inserite nella lista nera dell’ECHA(www.fashionblog.it)
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha aggiornato la lista delle sostanze estremamente preoccupanti.
Con questo ampliamento, il numero totale di sostanze catalogate come SVHC sale a 250, rafforzando ulteriormente il quadro normativo previsto dal regolamento REACH dell’Unione Europea.
Le tre sostanze aggiunte appartengono a categorie chimiche diverse ma condividono un elevato profilo di rischio. Sono:
- 1,1,1,3,5,5,5-eptametil-3-[(trimetilsilil)ossi]trisilossano: una sostanza classificata come estremamente persistente e altamente bioaccumulabile (vPvB), utilizzata come reagente di laboratorio ma anche presente in numerosi cosmetici, prodotti per la cura personale, profumi e fragranze. La sua persistenza nell’ambiente e la capacità di accumularsi negli organismi viventi ne aumentano la pericolosità.
- Decametiltetrasilossano: anch’esso un silossano con caratteristiche analoghe di persistenza e bioaccumulabilità, impiegato in cosmetici, prodotti per la cura della persona, lubrificanti, grassi e articoli per la manutenzione automobilistica.
- Reactive Brown 51: un colorante azoico ampiamente utilizzato nell’industria tessile per il trattamento di tessuti e tinture. È stato inserito nella lista SVHC per la sua classificazione come sostanza tossica per la riproduzione, potenzialmente in grado di compromettere fertilità e sviluppo embrionale.
Presenza e identificazione delle sostanze in prodotti di uso quotidiano
Le nuove sostanze SVHC sono presenti in molti prodotti di uso comune, rendendo essenziale la consapevolezza dei consumatori e degli operatori del settore. I due silossani sono frequenti ingredienti di creme, shampoo, deodoranti e profumi, oltre che componenti di lubrificanti e prodotti per la cura delle automobili. Il colorante Reactive Brown 51 si trova invece soprattutto in capi di abbigliamento, tessili per la casa e altri articoli colorati.
Individuare queste sostanze sulle etichette non è sempre agevole. Nei cosmetici, i silossani possono essere elencati con nomi come Cyclomethicone, Dimethicone, Trisiloxane o con le sigle D4, D5, D6; inoltre, è utile controllare la presenza di termini terminanti in -siloxane o -methicone. Per i coloranti azoici come il Reactive Brown 51, la presenza è spesso indicata con la sigla CI seguita da un codice numerico specifico, ma nei tessuti l’indicazione non è sempre obbligatoria. Per questo motivo, si consiglia di preferire marchi trasparenti o certificati che garantiscano la riduzione di sostanze chimiche pericolose.

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L’inserimento di una sostanza nella Candidate List delle SVHC non comporta un divieto immediato, ma attiva una serie di obblighi per i produttori, importatori e distributori:
- Obbligo di informazione: i fornitori devono comunicare a clienti e consumatori le modalità di uso sicuro dei prodotti che contengono oltre lo 0,1% in peso di sostanze SVHC.
- Notifica all’ECHA: importatori e produttori devono notificare la presenza di queste sostanze all’Agenzia entro sei mesi dall’inserimento in lista, quindi entro il 25 dicembre 2025.
- Aggiornamento delle schede di sicurezza: le schede di dati di sicurezza devono essere aggiornate per includere le nuove sostanze SVHC.
- Registrazione nel database SCIP: in ottemperanza alla direttiva sui rifiuti, i produttori devono informare l’ECHA della presenza di SVHC sopra la soglia di concentrazione, per consentire il monitoraggio attraverso il database SCIP.
- Impatto sul marchio Ecolabel UE: i prodotti contenenti sostanze SVHC non possono ottenere o mantenere il marchio di qualità ecologica europeo.
Questi obblighi mirano a migliorare la trasparenza e la gestione del rischio chimico, favorendo la sicurezza dei consumatori e la tutela ambientale.
Prospettive e restrizioni future
L’inserimento nella Candidate List rappresenta spesso il primo passo verso restrizioni più rigide. In futuro, le sostanze aggiunte potrebbero essere inserite nell’Allegato XIV del regolamento REACH, ovvero l’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione. In tal caso, il loro utilizzo sarebbe consentito solo previa autorizzazione specifica rilasciata dalla Commissione europea, limitando drasticamente la loro presenza sul mercato.
Per quanto riguarda il Reactive Brown 51, la Svezia ha formalmente proposto la sua inclusione nella Candidate List nel primo trimestre del 2025, avviando la procedura di consultazione pubblica durata 45 giorni. Questa misura si basa sulle evidenze relative alla sua tossicità riproduttiva, e rappresenta un passo cruciale verso un eventuale divieto o limitazione d’uso.